Art. 50.
(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti da segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dal soggetto preposto, le notizie, i documenti, gli atti, le attività o le altre cose la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e dei livelli autorizzati, mette in pericolo o arreca un danno immediato e diretto di eccezionale gravità ai beni tutelati ai sensi dell'articolo 49, comma 1.
      2. Le notizie, documenti, atti, attività e cose oggetto di segreto di Stato sono poste a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamate a svolgere direttamente rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e per il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati.
      3. Il vincolo derivante dal segreto di Stato deve, ove possibile, essere annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti dall'estero.
      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa decorsi quindici anni dalla sua apposizione nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo o dalla sua opposizione negli altri casi, salvo che esso sia stato apposto od opposto relativamente ad un atto, documento o cosa non sottoposti

 

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a declassifica automatica per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 56, comma 5. In tale caso, il vincolo cessa comunque decorsi trenta anni, eccetto che nei casi in cui comprovate ed eccezionali ragioni facciano ritenere ancora attuale la sussistenza delle condizioni che hanno determinato l'originaria apposizione od opposizione del vincolo medesimo. Il vincolo derivante dal segreto di Stato cessa altresì a seguito di apposito provvedimento adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli atti e i documenti, previa declassifica, sono versati all'archivio di Stato dopo quaranta anni dalla formazione o dall'acquisizione e, limitatamente ai casi previsti dal citato articolo 56, comma 5, dopo cinquanta anni.
      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri disciplina con proprio regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, documenti, atti, attività e cose suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.
      6. I trattati e gli accordi internazionali, in qualunque modo conclusi, non possono essere stipulati in forma segreta e devono sempre essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.